Art. 61.
(Detenzione domiciliare).

      1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

          a) donna incinta o madre di prole di età non superiore ad anni dieci, con lei convivente;

          b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

          c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedono costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;

          d) persona di età superiore a sessanta anni;

          e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro o di famiglia.

 

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      2. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.
      3. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.
      4. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza, cui la domanda deve essere rivolta, può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4.
      5. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, fissa le modalità e i tempi di uscita dal luogo della detenzione domiciliare in riferimento ai motivi per cui la misura alternativa è stata concessa e, comunque, per agevolare il recupero di normali relazioni sociali e, in ogni caso, per consentire il soddisfacimento delle indispensabili esigenze di vita del soggetto. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. La misura alternativa è eseguita previa accettazione delle prescrizioni e disposizioni da parte dell'interessato. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente nel luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.
      6. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto

 

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dalla presente legge e dal regolamento. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.
      7. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.
      8. La misura della detenzione domiciliare deve essere inoltre dichiarata inefficace quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1, 2 e 3.
      9. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana senza giustificato motivo, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. Il luogo della detenzione domiciliare comprende anche gli spazi annessi e collegati alla abitazione, alla privata dimora e alle strutture indicate nel comma 1, come l'ingresso, compreso lo spazio pubblico antistante allo stesso, i cortili, i giardini, gli spazi coltivati e simili, annessi al luogo della detenzione domiciliare.
      10. L'esistenza del giustificato motivo di cui al comma 9 è valutata dal magistrato di sorveglianza, che segue la esecuzione della detenzione domiciliare.
      11. Quando vi è denuncia per il delitto di cui al comma 9, il magistrato di sorveglianza può sospendere l'attuazione del beneficio, che viene, comunque, revocato dal tribunale di sorveglianza in presenza della condanna definitiva.